Se nella dinamica dell’incidente ritieni di avere ragione, unitamente alla constatazione amichevole dovrai predisporre anche la richiesta di risarcimento.
La richiesta di risarcimento deve essere fatta direttamente alla propria compagnia di assicurazione, nel caso in cui sia applicabile il risarcimento diretto. In tutti gli altri casi, dovrai spedirla alla compagnia della controparte.
Quando è applicabile
Il risarcimento diretto è applicabile quando:
- l’incidente riguarda non più di due veicoli a motore;
- l’incidente è avvenuto in Italia, nella Repubblica di S. Marino o nella Città del Vaticano;
- entrambi i veicoli coinvolti risultano immatricolati in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano, con targa italiana e assicurati con compagnie che operano in Italia.
Con il risarcimento diretto vengono risarciti, proporzionalmente alla percentuale di ragione:
- i danni al veicolo;
- i danni riportati dal conducente se di lieve entità (fino a nove punti di invalidità permanente);
- i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente e/o del proprietario del veicolo.
- i danni riportati da trasportati sul veicolo assicurato.
Scarica qui il modulo per il risarcimento diretto.
Sono invece esclusi dal risarcimento diretto:
- i danni derivati da un sinistro con più di 2 veicoli coinvolti;
- le lesioni gravi riportate dal conducente del veicolo (oltre i nove punti di invalidità permanente);
- le lesioni riportate da persone non presenti sul veicolo (es. pedoni);
- i danni a oggetti diversi dal veicolo (es. cassonetti, vetrine, guard-rail…).
Per questi danni, il risarcimento va richiesto alla compagnia che assicura il veicolo responsabile del danno.
Quando la richiesta di risarcimento va inviata alla compagnia della controparte?
I casi in cui la richiesta di risarcimento va inviata all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente sono rappresentati da:
- incidente tra più di due veicoli;
- incidente senza collisione dei due veicoli;
- incidente con veicoli non a motore (inclusi rimorchi non agganciati alla motrice);
- incidente con veicoli non assicurati e/o con veicoli immatricolati o targati all’estero;
- incidente la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
- incidente accaduto all’estero.
Scarica qui il modulo Richiesta danni a Compagnia Responsabile.
Come compilare la richiesta di risarcimento diretto?
La richiesta di risarcimento deve essere compilata separatamente da chiunque ritenga di aver subito un danno (ad esempio sia dal proprietario del veicolo che dal conducente, se diversi), che dei trasportati.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- incidente tra più di due veicoli;
- incidente senza collisione dei due veicoli;
- incidente con veicoli non a motore (inclusi rimorchi non agganciati alla motrice);
- incidente con veicoli non assicurati e/o con veicoli immatricolati o targati all’estero;
- incidente la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
- incidente accaduto all’estero.
Nel caso ci siano feriti, devono essere indicati i seguenti dati:
- età, attività e reddito indicativo del ferito;
- tipo ed entità delle lesioni;
- dichiarazione di cui all’art. 142 CdA circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL);
- certificazioni mediche.
Oltre alle parti obbligatorie, è preferibile riportare gli estremi dell’IBAN, per agevolare l’eventuale pagamento. Se dovessi inviare una richiesta incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento ti verranno segnalate le informazioni mancanti che dovrai inviare per integrare la richiesta.
Tempi di risposta al risarcimento diretto
Dal momento in cui arriva la richiesta di risarcimento, completa di tutte le informazioni necessarie, la compagnia ricevente dovrà darti risposta positiva (offerta di risarcimento) o negativa (impossibilità di erogazione del risarcimento e dettaglio dei motivi di impedimento) entro determinati tempi, che variano a seconda dei casi:
- 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose, con constatazione amichevole firmata da entrambe le parti;
- 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose, con constatazione amichevole firmata solo da te (o da chi conduceva il tuo mezzo);
- 90 giorni nell’ipotesi di lesioni.